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D.M. 02/04/2002 n. 60-Il comma 3, dell'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10. Articolo 23 (Informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinchè tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera. Nota all'art. 23: -L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11. Articolo 24 (Trasmissione delle informazioni) 1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto legislativo 4 agosto. 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile è calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3. 2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM10, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento è dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade. Nota all'art. 24: -L'art. 12 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 5. Capo V (Piombo) Articolo 25 (Valori limite, margine di tolleranza e termini) 1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il piombo, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato IV. Articolo 26 (Metodi di riferimento) 1. Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III A. 2. Il metodo di riferimento per l'analisi del piombo è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione III B. Articolo 27 (Soglie di valutazione) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il piombo sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera d). Nota all'art. 27: - L'art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2. Articolo 28 (Informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di piombo nell'aria ambiente e affinchè tali informazioni siano aggiornate con frequenza trimestrale. -L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11. Capo VI (Benzene) Articolo 29 (Valori limite, margine di tolleranza e termini) 1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato V. Articolo 30 (Metodi di riferimento) 1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del benzene è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VI. Articolo 31 (Soglie di valutazione) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il benzene sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera e). Nota all'art. 31: -L'art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2. Articolo 32 (Regime di proroga) 1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, determina gravi problemi socioeconomici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve a) designare le zone e gli agglomerati in questione b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l'area nella quale il valore limite è superato d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non può essere superiore ai 10 µg/m3. 3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b), c), e d) dello stesso comma. Nota all'art. 32: -L'art. 8 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nella nota all'art. 10. Articolo 33 (informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria ambiente, relativi ai dodici mesi precedenti, e affinchè tali informazioni siano aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile, ogni mese. Nota all'art. 33: -L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11. (Monossido di carbonio) Articolo 34 (Valori limite, margine di tolleranza e termini) 1. Il valore limite per la protezione della salute umana per il monossido di carbonio, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e la data alla quale il valore limite deve essere raggiunto sono indicati nell'allegato VI. Articolo 35 (Metodi di riferimento) 1. Il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del monossido di carbonio è indicato nell'allegato XI, paragrafo 1, sezione VII. Articolo 36 (Soglie di valutazione) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il monossido di carbonio sono individuate nell'allegato VII, sezione 1, lettera f). Nota all'art. 36: - L'art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 2. Articolo 37 (informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinchè il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di monossido di carbonio nell'aria ambiente relativi alla massima media mobile su otto ore, e affinchè tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera o, se possibile, ogni ora. Nota all'art. 37: -L'art. 11 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è riportato nelle note all'art. 11. Articolo 38 (Disposizioni transitorie e finali) 1. In applicazione dell'articolo 14, comma 1, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III, IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti fissi e gli altri metodi di valutazione della qualità dell'aria ambiente previsti dal presente Decreto. Per valutare il livello di particelle sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1 si possono utilizzare i dati relativi al PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2. 3. Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 9 del Decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria. 4. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8, comma 5, e 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini dell'elaborazione dei piani e programmi, per il raggiungimento e per il mantenimento dei valori limite, si applicano i criteri di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, concernente i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. 5. In caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, agli obblighi previsti dal presente Decreto, si applicano i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nota all'art. 38: -L'art. 14 del citato Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 è il seguente: "Art. 14 (Disposizioni transitorie). 1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonchè le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti a) dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983 c) dal Decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 recante "Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del Decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994 d) dal Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996 e) dal Decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 recante "l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al Decreto ministeriale 15 aprile 1994 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualità dell'aria dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203". |
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